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Il direttivo del sindacato dei giornalisti Stampa Romana ha approvato un documento rivoluzionario. E' un testo aperto alla discussione sui diritti dei colleghi freelance, un modo per interloquire con i movimenti dei freelance impegnati nella definizione di una "carta dei diritti del lavoro autonomo" e con il governo che ha annunciato uno "statuto del lavoro autonomo professionale". E con tutti i soggetti, ad esempio la Cgil, che lavorano su un documento sugli stessi temi.
Per la prima volta, una federazione di un sindacato del lavoro subordinato (FNSI) considera il lavoro freelance in quanto tale - e non figlio del dio minore del salariato. Ci sono i diritti fondamentali per tutti, al di là della prestazione; i diritti nel mercato e quelli di associazione. Ci si confronta con i nuovi scenari dell'innovazione, dell'auto-impiego. Si discute di auto-imprenditoria o di nuovo cooperativismo. E si cercano concretamente gli strumenti per tutelare gli indipendenti, chi lavora senza tutele. E' invisibile, ma vive, produce. Parla, ma nessuno lo ascolta.
Per tutti si formula l'ipotesi di un Welfare universale. Per sostenere gli istituti di categoria, certo, ma anche per creare una cittadinanza sociale a chi non l'ha avuta mai. (roberto ciccarelli)
***Il testo***
I giornalisti e lo Statuto del lavoro autonomo
Con questa bozza vogliamo indicare alcune linee per uno statuto del giornalista freelance. Un testo che serve a interloquire e a recepire le norme dello statuto del lavoro autonomo professionale elaborato dal governo Renzi e per applicarlo anche al nuovo contratto del settore giornalistico. Questa bozza recepisce le linee deontologiche contenute nella Carta di Firenze contro l’abuso del lavoro precario; i materiali elaborati negli anni dalla Clan - Consulta nazionale del lavoro autonomo; i materiali emersi dalla commissione contratto di Stampa Romana.
- Un testo ispirato a queste linee sarà presentato come allegato alle proposte sul contratto nazionale dei giornalisti di Stampa Romana. L’obiettivo è di avviare la discussione nazionale affinché l’ordine dei giornalisti approvi uno statuto del lavoro autonomo che abbia valore in sede contrattuale e definisca giuridicamente lo status lavorativo e la condizione professionale dei due terzi dei giornalisti italiani freelance, sia coloro che rientrano nella posizione lavorativa subordinata che la più grande maggioranza dei colleghi che lavorano - per scelta o per necessità - come “autonomi puri”, ovvero con la partita iva, con la cessione dei diritti d’autore, con la ritenuta d’acconto.
- Il presente statuto mira a identificare la nuova condizione del lavoro giornalistico alla luce della condizione generale del lavoro freelance, ovvero quello dei “contrattisti indipendenti” [Indipendent contractors] che lavorano in proprio, per conto terzi o per più committenti alla realizzazione di un’opera, di una mansione, di un ruolo; mira a valorizzare la principale caratteristica del lavoro professionale oggi: la transizione o mobilità tra condizioni contrattuali, lavorative, occupazionali diverse che si susseguono in maniera frenetica più volte nel corso di una carriera, facendo saltare i tradizionali confini tra occupazione, disoccupazione, precarietà; mira a stabilire la natura del vincolo lavorativo non nella subordinazione, ma nella porosità dei confini tra una condizione di subordinazione classica, una di parasubordinazione e quella di completa autonomia; mira a stabilire i diritti nel mercato e sul lavoro dei freelance; introduce la nuova categoria dell’autoimpiego e la libertà di associazione e cooperazione tra giornalisti nei nuovi media sociali; estende tale libertà a tutte le professioni della comunicazione che lavorano in autonomia o con la parasubordinazione: a cominciare dagli uffici stampa per arrivare alla poliedrica situazione di coloro che lavorano nella cosiddetta “economia degli eventi” (fiere, mostre, esposizioni, campagne ecc).
- L’obiettivo di questo statuto è chiarire il problema dell'inquadramento nel contratto giornalistico dei freelance, dei collaboratori a partita Iva, dei precariamente contrattualizzati, definire la loro esistenza professionale in quanto lavoro in sé, autonomo a livello concettuale e giuridico. Una volta definita questa identità in termini non più vincolati alla sola subordinazione salariale sarà possibile anche immaginare strumenti per estendere le tutele e le garanzie riservate ad oggi ai soli dipendenti protetti dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Linee
Per tutti i collaboratori fissi, i collaboratori occasionali, i freelance, gli autonomi valgono i seguenti diritti nel rapporto di lavoro:
a) una descrizione dettagliata e specifica dell’opera o servizio richiesto dal committente;
b) la data di inizio del rapporto, la durata del contratto e/o i tempi di consegna dell’opera o del servizio;
c) il corrispettivo pattuito, indicando se sono compresi o esclusi l’IVA, gli oneri previdenziali, gli eventuali rimborsi spese e la loro quantificazione;
d) i tempi e le modalità di pagamento;
e) i termini di preavviso e le causali di recesso.
f) associare ad un eventuale termine del contratto la descrizione e la conseguente sussistenza di causali oggettive e preesistenti che ne legittimino l’apposizione.
g) estendere l'equo compenso (realmente equo) anche alle collaborazioni autonome. Il minimo inderogabile - da garantire a tutti coloro che esercitano la professione in forma non subordinata - deve essere la base di partenza della contrattazione individuale, tenendo conto dei parametri “tempi di lavoro” e tipo di prestazione. L’introduzione di compensi minimi equi è il presupposto per inserire una rivalsa obbligatoria. Questo permetterebbe che una parte dei contributi siano versati dai datori di lavoro, utilizzando la formula già in uso per i collaboratori a progetto e per i dipendenti, garantendo la distribuzione dei costi sulle due parti di produzione del reddito e non solo sul lavoro.
h) introdurre meccanismi di garanzia dei tempi di pagamento nonché la costituzione di fondi cui poter attingere in caso di mancato pagamento: interessi moratori e penali ex lege per la mora credendi, un termine unico di trenta giorni. Gli interessi moratori debbono decorrere, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Ammissione in privilegio dei crediti da lavoro autonomo allo stato passivo di un eventuale fallimento.
limitare il recesso alla sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo. in caso di recesso ingiustificato il committente prevedere il lucro cessante, il mancato guadagno ed il risarcimento del danno.
m) introduzione di norme a tutela della parità e della non discriminazione in conformità con direttiva 2002/73 Cee
n) l’applicazione delle norme di tutela contro gli infortuni e malattie professionali, malattia, maternita' e congedi parentali applicando le norme che - si dice - saranno approvate dallo "Statuto del lavoro autonomo professionale" a cui starebbe lavorando il governo
o) Estendere ai professionisti giornalisti non dipendenti giornalisti la Discoll e Naspi. E' doveroso ricordare che la DIS-COLL è una misura iniqua rispetto alla NASPI che riguarda i lavoratori dipendenti. La durata massima della DIS-COLL, riservata ai collaboratori, è pari a un quarto della durata della NASPI (6 mesi contro 2 anni!) e gli importi tendenzialmente minori guadagnati dai parasubordinati. Inoltre al termine della DIS-COLL i parasubordinati non beneficieranno di ulteriori sei mesi di assegno (ASDI) come invece succederà nel caso dei lavoratori dipendenti se ancora disoccupati.
p) Tutela legale dei giornalisti - inserire nel Ccnlg formule di salvaguardia legale da estendere a non dipendenti
q) Rappresentanza - I collaboratori hanno diritto a eleggere un loro delegato in seno al Cdr (art. 34) scelto tra coloro che collaborano per 6 mesi (per esempio) l’anno con quella testata. A loro si applicano gli stessi diritti e tutele dei delegati eletti dai lavoratori dipendenti.
Per i freelance riconosciuti da questo statuto, che svolgono prestazioni di lavoro saltuarie nei confronti di un editore ma non saltuaria in termini di continuità dell´esercizio della professione: hanno diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, ovvero, come stabilisce la legge n. 233/2012, alla “corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato”).
Questa norma imporrebbe una revisione del contratto esistente (e disdettato dagli editori). Il nuovo, eventuale, articolo mira a garantire maggiori tutele contrattuali ed economiche per i collaboratori occasionali/freelance (che vogliono continuare a utilizzare le forme di lavoro non subordinato) valorizzandone l’autonomia e la flessibilità, anche negli orari e nelle mansioni.
In questo caso il compenso va parametrato al costo della giornata lavorativa del dipendente (con versamento dei contributi previdenziali e sanitari -Inpgi 1 e nuovi profili Casagit-, maggiorazioni per i festivi o i notturni, spettanze di fine rapporto, copertura legale e delle spese assicurative -soprattutto per i freelance che lavorano in zone a rischio-) maggiorato di un’indennità “compensativa” variabile - per esempio, per il mancato superamento di un mese di lavoro- inversamente proporzionale al numero delle giornate lavorative.
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I diritti nel mercato
1) reddito di base e/o salario minimo legale
2) indennità di disoccupazione in caso di mancanza di commesse e garanzie a promozione di aggiornamento, formazione, ricerca.
3) assegni formativi individuali e piena deducibilità fiscale delle spese formative (come affermato dalla bozza governativa dello “statuto del lavoro autonomo”).
4) prestazioni previdenziali in caso di sospensione dell’attività. Malattia, gravidanza, maternità, paternità, infortunio, cura e assistenza famigliari, attività formative.
I diritti collettivi
1) diritti sindacali.
2) diritto di sciopero. Tema delicato essendo l’ultimo e definitivo bersaglio della controparte sociale.
3) diritto di associazione legato all'auto-rappresentanza e all'auto-impiego. Questo implica il riconoscimento, in sede di contratto e di istituti assicurativi e previdenziali, di una nuova figura del lavoro giornalistico: l'autoimpiego. Può essere utile per tutti: dipendenti, autonomi, freelance, collaboratori che esercitano l'attività giornalistica per testate online, webtv social network, blog ecc molto spesso auto-organizzandosi in cooperative, associazioni, piccole società. E' la nuova scena del giornalismo digitale e riguarda, ugualmente, molte realtà locali o specialistiche (sport, cultura, economia, intrattenimento, cronaca). L'autoimpiego è la nuova frontiera del lavoro indipendente e mostra un'evidente vitalità nel panorama giornalistico italiano, anche se non viene ancora percepito come "giornalismo".
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